Art. 3.
(Delega al Governo per la definizione del fabbisogno delle funzioni diverse dalla sanità).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in analogia alla disciplina contenuta negli articoli 1 e 2 della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme concernenti le funzioni diverse dalla sanità attribuite alle regioni sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) determinazione del livello delle prestazioni, il cui fabbisogno deve essere coperto, ai sensi dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, con le risorse di cui ciascuna regione dispone, garantendo comunque la copertura integrale dei livelli essenziali dei servizi ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

          b) copertura del fabbisogno mediante le tariffe base applicate per la partecipazione degli utenti alle spese regionali, nonché con una quota del 15 per cento delle imposte proprie e delle addizionali attribuite alle regioni;

          c) applicazione dei meccanismi di comparazione e di perequazione di cui agli articoli 1 e 2 in una misura determinata per ogni triennio con la legge finanziaria.

      2. Gli articoli 1, commi 1, 2 e 4, 2 e 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, sono abrogati.